Articolazione degli uffici

Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

In vigore dal 28.11.2022

 

Organigramma Aziendale

Funzionigramma Aziendale


In vigore fino al 27.11.2022

 

Organigramma Aziendale

Competenze dei servizi


In vigore fino al 07.03.2017

 

Organigramma Aziendale

Funzionigramma Aziendale

 


Data verifica e aggiornamento: 02.12.2022

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